Articolo 112 del Codice civile

Art. 112.

(Rifiuto della celebrazione).

L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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