Articolo 1046 del Codice civile

Art. 1046.

(Norme per l'esecuzione delle opere).

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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