Articolo 1046 del Codice civile
Art. 1046.
(Norme per l'esecuzione delle opere).
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
(Norme per l'esecuzione delle opere).
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.