Articolo 1333 del Codice civile
Art. 1333.
(Contratto con obbligazioni del solo proponente).
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.
Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.
(Contratto con obbligazioni del solo proponente).
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.
Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-10, n. 202304763Provvedimento:Leggi di più...- adeguamento automatico del 5% annuo·
- annullabilità del contratto·
- blocco della contrattazione pubblica·
- buona fede e leale collaborazione·
- decreto ingiuntivo·
- inadempimento contrattuale·
- incompetenza territoriale·
- interesse pubblico·
- interpretazione contrattuale·
- legittimazione passiva·
- nullità del decreto ingiuntivo·
- omesso esame delle eccezioni·
- omesso rilievo della tardività del deposito documentale·
- onere della prova·
- principio di causa nel contratto·
- regolamento sul finanziamento di posti di ruolo·
- risarcimento danni·
- sinallagmaticità delle prestazioni