Articolo 1333 del Codice civile

Art. 1333.

(Contratto con obbligazioni del solo proponente).

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.

Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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