Articolo 1411 del Codice civile

Art. 1411.

(Contratto a favore di terzi).

E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta' delle parti o dalla natura del contratto.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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