Articolo 2621 ter del Codice civile

Art. 2621-ter
(( (Non punibilita' per particolare tenuita'). ))((Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis))
Entrata in vigore il 10 giugno 2015

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