Articolo 646 del Codice civile
Art. 646.
(Retroattivita' della condizione).
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
(Retroattivita' della condizione).
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.