Articolo 646 del Codice civile

Art. 646.

(Retroattivita' della condizione).

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi