Articolo 2881 del Codice civile

Art. 2881.

(Nuova iscrizione dell'ipoteca).

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e' dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e' dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e' stata conservata, si puo' procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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