Articolo 1790 del Codice civile
Art. 1790.
(Fede di deposito).
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.
(Fede di deposito).
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.