Articolo 1790 del Codice civile

Art. 1790.

(Fede di deposito).

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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