Articolo 898 del Codice civile
Art. 898.
(Comunione di siepi).
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e' mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi e' recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
(Comunione di siepi).
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e' mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi e' recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Sentenze • 4
1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-04-30, n. 202000524Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 12 D.M. 30 maggio 2002·
- art. 84 d.l. n. 18/2020·
- autorizzazione attività estrattive·
- compatibilità ambientale·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo pretensivo·
- onere della prova·
- pianificazione territoriale·
- procedimento amministrativo·
- pubblicazione degli atti amministrativi·
- riperimetrazione delle aree protette·
- risarcimento danni·
- termine decadenziale per impugnazione·
- verifica dei provvedimenti amministrativi·
- violazione delle garanzie partecipative