Articolo 898 del Codice civile

Art. 898.

(Comunione di siepi).

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e' mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi e' recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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