Articolo 14 del Codice civile
Art. 14.
(Applicazione delle leggi penali ed eccezionali).
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
(Applicazione delle leggi penali ed eccezionali).
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.