Articolo 2145 del Codice civile

Art. 2145.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi