Articolo 2164 del Codice civile

Art. 2164.

(Nozione).

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o piu' coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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