Articolo 693 del Codice civile

Art. 693.

(Diritti e obblighi dell'istituito).

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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