Articolo 1094 del Codice civile

Art. 1094.

(Servitu' attiva degli scoli).

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitu' a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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