Articolo 1094 del Codice civile
Art. 1094.
(Servitu' attiva degli scoli).
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitu' a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
(Servitu' attiva degli scoli).
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitu' a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.