Articolo 1770 del Codice civile

Art. 1770.

(Modalita' della custodia).

Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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