Articolo 2298 del Codice civile

Art. 2298.

(Rappresentanza della societa').

L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
Entrata in vigore il 7 dicembre 2000
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