Articolo 2396 del Codice civile

Art. 2396.

(( (Direttori generali).))((Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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