Articolo 1439 del Codice civile
Art. 1439.
(Dolo).
Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
(Dolo).
Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
2. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300019Provvedimento:Leggi di più...- accordo di programma integrato di intervento·
- annullamento amministrativo·
- clausola compromissoria·
- colpevolezza e inadempimento·
- compensazione delle spese di giudizio·
- convenzione attuativa·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- impossibilità giuridica dell'oggetto·
- inadempimento contrattuale·
- nullità e inefficacia degli atti amministrativi·
- prescrizione del diritto·
- risarcimento danni·
- risoluzione contrattuale·
- sequestro conservativo·
- vizi del consenso
5. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300363Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 legge 865/1971·
- art. 96 c.p.c.·
- indennità di esproprio·
- indeterminatezza del prezzo·
- nullità o annullamento di clausole contrattuali·
- pareggio economico nei piani di insediamento produttivo·
- principio di buona fede e correttezza·
- prova del dolo e della colpa grave·
- responsabilità amministrativa·
- responsabilità per danni·
- rimborso oneri di urbanizzazione·
- vincolo di destinazione esclusivo·
- violazione art. 1346 c.c.·
- violazione art. 1379 c.c.