Articolo 9 del Codice civile
Art. 9.
(Raccolte di usi).
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a cio' autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
(Raccolte di usi).
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a cio' autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.