Articolo 396 del Codice civile

Art. 396.

(Inosservanza delle precedenti norme).

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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