Articolo 1254 del Codice civile
Art. 1254.
(Confusione rispetto ai terzi).
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
(Confusione rispetto ai terzi).
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.