Articolo 633 del Codice civile

Art. 633.

(Condizione sospensiva o risolutiva).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi