Articolo 633 del Codice civile
Art. 633.
(Condizione sospensiva o risolutiva).
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
(Condizione sospensiva o risolutiva).
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.