Articolo 633 del Codice civile
Art. 633.
(Condizione sospensiva o risolutiva).
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
(Condizione sospensiva o risolutiva).
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
4. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2019-09-23, n. 201911218Provvedimento:Leggi di più...- Art. 1173 c.c.·
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