Articolo 1435 del Codice civile

Art. 1435.

(Caratteri della violenza).

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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