Articolo 1999 del Codice civile
Art. 1999.
(Conversione dei titoli).
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.
(Conversione dei titoli).
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.