Articolo 756 del Codice civile

Art. 756.

(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).

Il legatario non e' tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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