Articolo 1644 del Codice civile

Art. 1644.

(Accrescimenti e frutti del bestiame).

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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