Articolo 2171 del Codice civile

Art. 2171.

(Nozione).

Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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