Articolo 2876 del Codice civile

Art. 2876.

(Limiti della riduzione).

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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