Articolo 1478 del Codice civile

Art. 1478.

(Vendita di cosa altrui).

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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