Articolo 1478 del Codice civile
Art. 1478.
(Vendita di cosa altrui).
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
(Vendita di cosa altrui).
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
2. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300256Provvedimento:Leggi di più...- Autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
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4. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400548Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 d.p.r. 380/2001·
- art. 31 e 117 cod. proc. amm.·
- art. 3 e 10 bis l. 241/1990·
- art. 7 d.p.r. 160/2010·
- indennizzo ex art. 2 bis l. 241/1990·
- nomina commissario ad acta·
- obbligo di provvedere·
- permesso di costruire·
- principio di leale collaborazione e buona fede·
- risarcimento danno da ritardo·
- silenzio inadempimento·
- tutela degli interessi legittimi
5. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-07-18, n. 202301747Provvedimento:Leggi di più...- art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/2001·
- art. 3 e 10 bis l. n. 241/1990·
- compensazione spese di lite·
- condictio indebiti·
- convenzione urbanistica·
- diniego di permesso di costruire·
- permesso di costruire·
- PIP (Piano per gli insediamenti produttivi)·
- responsabilità extracontrattuale·
- risarcimento danni·
- silenzio assenso