Articolo 1478 del Codice civile
Art. 1478.
(Vendita di cosa altrui).
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
(Vendita di cosa altrui).
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.