Articolo 2865 del Codice civile

Art. 2865.

(Frutti dovuti dal terzo).

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e' stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita' dell'art. 2890.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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