Articolo 1491 del Codice civile

Art. 1491.

(Esclusione della garanzia).

Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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