Articolo 1491 del Codice civile

Art. 1491.

(Esclusione della garanzia).

Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze57

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi