Articolo 1491 del Codice civile
Art. 1491.
(Esclusione della garanzia).
Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
(Esclusione della garanzia).
Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
4. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-29, n. 202100824Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
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