Articolo 1491 del Codice civile
Art. 1491.
(Esclusione della garanzia).
Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
(Esclusione della garanzia).
Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-29, n. 202100824Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
- audizione delle parti·
- giurisprudenza amministrativa·
- inadempimento degli obblighi deontologici·
- mancata sospensione del procedimento disciplinare·
- motivi del ricorso·
- procedimento disciplinare·
- ricorso gerarchico improprio·
- sanzione disciplinare·
- sospensione dall'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare·
- spese processuali·
- valutazione delle prove·
- violazione dei doveri deontologici
5. CGARS, sez. I, sentenza 2020-06-03, n. 202000393Provvedimento:Leggi di più...- art. 1341 c.c.·
- art. 136, comma 3, d.lgs. n. 163/2006·
- art. 1375 c.c.·
- art. 1455 c.c.·
- art. 1456 c.c.·
- art. 1467 c.c.·
- clausola risolutiva espressa·
- giurisdizione amministrativa·
- inadempimento reciproco·
- jus variandi·
- mutuo dissenso·
- onerosità eccessiva·
- prova testimoniale·
- Risoluzione contratto pubblico·
- valutazione comparativa