Articolo 852 del Codice civile
Art. 852.
(Terreni esclusi dai trasferimenti).
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita' di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita'.
(Terreni esclusi dai trasferimenti).
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita' di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita'.