Articolo 1694 del Codice civile

Art. 1694.

(Presunzioni di fortuito).

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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