Articolo 2969 del Codice civile

Art. 2969.

(Rilievo d'ufficio).

La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione.


Roma, addi' 16 marzo 1942-XX


VITTORIO EMANUELE

GRANDI
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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