Articolo 2582 del Codice civile

Art. 2582.

(Ritiro dell'opera dal commercio).

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto e' personale e intrasmissibile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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