Articolo 1743 del Codice civile

Art. 1743.

(Diritto di esclusiva).

Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi