Articolo 1743 del Codice civile
Art. 1743.
(Diritto di esclusiva).
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
(Diritto di esclusiva).
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
2. CGARS, sez. I, sentenza 2021-09-14, n. 202100805Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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