Articolo 1743 del Codice civile

Art. 1743.

(Diritto di esclusiva).

Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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