Articolo 56 del Codice civile

Art. 56.

(Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza).

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o e' provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza e' stata volontaria e non e' giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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