Articolo 1741 del Codice civile
Art. 1741.
(( (Spedizioniere vettore). ))((Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696))
(( (Spedizioniere vettore). ))((Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696))
1. TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-07-16, n. 202400882Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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