Articolo 2294 del Codice civile
Art. 2294.
(Incapace).
La partecipazione di un incapace alla societa' in nome collettivo e' subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.
(Incapace).
La partecipazione di un incapace alla societa' in nome collettivo e' subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.
Sentenze • 2
1. TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-26, n. 202400082Provvedimento:Leggi di più...- annullamento intimazione di pagamento·
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- eccesso di potere·
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- violazione diritto comunitario