Articolo 1648 del Codice civile

Art. 1648.

(Casi fortuiti ordinari).

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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