Articolo 2452 del Codice civile

Art. 2452.

(( (Responsabilita' e partecipazioni).))((Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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