Articolo 1587 del Codice civile

Art. 1587.

(Obbligazioni principali del conduttore).

Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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