Articolo 2204 del Codice civile
Art. 2204.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-29, n. 202305258Provvedimento:Leggi di più...- art. 101 c.p.a.·
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- art. 13 d.p.r. 327/2001·
- art. 14-ter l. 241/1990·
- art. 21-septies l. 241/1990·
- art. 2203 c.c.·
- art. 2204 c.c.·
- art. 2208 c.c.·
- art. 372 c.p.c.·
- art. 3 d.lgs. 152/2006·
- art. 40 c.p.a.·
- art. 45 d.lgs. 42/2004·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 6 d.p.r. 327/2001·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 77 c.p.c.·
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