Articolo 2968 del Codice civile

Art. 2968.

(Diritti indisponibili).

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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