Articolo 461 del Codice civile
Art. 461.
(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).
Se il chiamato rinunzia all'eredita', le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredita'.
(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).
Se il chiamato rinunzia all'eredita', le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredita'.