Articolo 1655 del Codice civile

Art. 1655.

(Nozione).

L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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